Si presentano fortemente rilevanti le novità che il Decreto Fiscale dispone nell’ambito delle misure di contrasto al lavoro irregolare e alla disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Attraverso la rimodulazione dell’art. 13 D.Lgs 81/2008 viene infatti potenziato il potere di vigilanza dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ampliando la titolarità della vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro allo stesso INL congiuntamente alle ASL competenti per territorio.
Di estrema importanza appare anche la modifica all’art. 14 D.Lgs. 81/2008 che disciplina il provvedimento di sospensione dell’attività aziendale quando gli organi di vigilanza riscontrino l’impiego di personale irregolare e nei casi di violazione delle disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute e tutela dei lavoratori.
La novità si sostanzia nell’abbassamento della soglia di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria che adesso scende al 10% (in precedenza prevista al 20%) del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro. Il provvedimento di sospensione sarà quindi adottato quando almeno il 10% dei lavoratori presenti su luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro individuate con decreto del ministero del Lavoro, adottato sentito il ministero dell’Interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Tra le novità rileviamo inoltre che nella nuova formulazione dell’art. 14 D.Lgs. 81/2008 scompare il riferimento alle “reiterate violazioni” e pertanto il provvedimento sospensivo scatterà immediatamente a fronte di “gravi violazioni” prevenzionistiche. È fatto divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per tutto il periodo di sospensione da parte dell’impresa destinataria del provvedimento. Anche nella sua nuova formulazione l’art. 14 D.Lgs. 81/2008 precisa che la sospensione riguarda solo la parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle gravi violazioni e non necessariamente l’intera impresa.
Per gli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il potere di sospensione dell’attività spetta anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie (art. 14, c. 8, D.Lgs. 81/2008).
Ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Laddove gli organi di vigilanza o le altre Amministrazioni Pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco.
L’INL potrà adottare il provvedimento sospensivo nell’immediatezza degli accertamenti ovvero su segnalazione di altre amministrazioni entro 7 giorni dal ricevimento del verbale (art. 14, c. 3, D.Lgs. 81/2008). In ogni caso di sospensione gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dal momento della cessazione dell’attività lavorativa in corso se quest’ultima non può essere interrotta.
Il provvedimento di sospensione non trova applicazione quando il lavoratore irregolare è l’unico soggetto occupato dall’impresa.
Contro i provvedimenti in argomento è ammesso ricorso entro 30 giorni all’Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il ricorso si intende accolto.
Studio Canale