Correva l’anno 1997 quando a Kyoto veniva siglato, da oltre cinquanta Stati del mondo, il famoso protocollo avente come obiettivo la riduzione delle emissioni di gas serra grazie alla promozione dell’efficienza energetica in tutti i settori umani, non ultimo il settore civile che in Europa utilizza il 40% delle risorse energetiche.
Sul tema l’Italia è sempre stata molto attenta tant’è vero che la prima norma italiana risale al 1976 quando viene emanata la legge 373 che impone le prestazioni minime di isolamento termico degli edifici, seguita dalla famosa legge 10 del 1991 relativa all’ attuazione del Piano Energetico Nazionale, continuando poi con una serie di recepimenti delle direttive europee in materia (2002/91/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE, 2018/2002/UE).
Tutta questa produzione normativa ha portato, ad oggi, molteplici impegni sul piano tecnico e finanziario e solo a scopo esemplificativo citiamo l’estensione dell’obbligo di risparmio energetico pari ad almeno lo 0,8% dei consumi medi di energia finale realizzati tra il 2016 e il 2018, l’aumento di fondi da destinare (fino al 2030) al programma di riqualificazione energetica degli edifici della PA centrale, l’indicazione dei requisiti minimi da rispettare per i consumi per riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico, l’applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica per edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti.
In questo contesto, per onorare alcuni degli impegni elencati, si inquadra anche il superbonus 110%, previsto nel decreto rilancio, per gli interventi di riqualificazione energetica delle abitazioni realizzati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Il bonus è applicabile ad alcune specifiche categorie di interventi come l’isolamento termico dell’involucro edilizio o la sostituzione degli impianti di riscaldamento ed è estendibile anche a interventi secondari come l’installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica solo se eseguiti contestualmente a quelli principali.
Per poter usufruire del bonus, gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Ciò dovrà essere dimostrato con un Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post intervento, redatto da un tecnico abilitato. Una copia dell’asseverazione dovrà essere trasmessa per via telematica all’ENEA.
Al fine di dare il proprio contributo nell’attuazione delle politiche di efficientamento energetico nazionali ed offrire un’assistenza a tutto campo sul tema ECO/SISMA BONUS, la FILP-CISAL, con iniziativa del dott. Marco Mansueto segretario regionale e la collaborazione del Dipartimento delle professioni tecniche e il Dipartimento degli amministratori di condominio, ha deciso di unire in un unico punto di riferimento tutti i servizi, tecnici e fiscali, legati a questo argomento e verrà attivato uno Sportello Pratiche Immobiliari ed Edilizie dallo sportello FILP-CISAL che sarà a disposizione per consulenze e per la gestione di tutte le pratiche necessarie.
Inoltre, dalla consapevolezza che la novità più interessante del decreto riguarda la cessione del credito per gli interventi di ECO/SISMA BONUS ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti, la FILP-CISAL è in contatto con fornitori di servizi energetici e banche al fine di facilitarne il processo e supportare i propri assistiti nel migliore dei modi.