Conciliazione sindacale: ultime sentenze

Le ultime sentenze su: verbale di conciliazione sindacale; requisiti di validità della conciliazione sindacale; contenuto di una conciliazione sindacale; garanzie di assistenza e affidabilità offerte dagli organi sindacali.

 

 

La sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale 

L’efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall’accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti (nella specie, relativa ad una cessione di ramo di azienda, la Corte ha sottolineato che in forza della portata novativa dell’accordo transattivo firmato in sede sindacale, i lavoratori del ramo ceduto non avevano alcun titolo giuridico nei confronti della società cedente; quest’ultima, infatti, vantava a suo favore l’intervenuta transazione, mentre la società cessionaria doveva considerarsi esclusa dalla controversia).

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2019, n.20418

Conciliazione sindacale: i requisiti di validità

Il negozio conciliativo ha il contenuto di una transazione e quindi di un negozio, con il quale le parti, per espressa definizione codicistica, pongono fine ad una lite già cominciata o potenziale, facendosi reciproche concessioni. La validità della conciliazione sindacale, e quindi del relativo accordo conciliativo, contenente rinunzie o transazioni, pur svolgendosi in sede “protetta”, è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti.

Peraltro è ammessa l’impugnabilità del verbale entro 6 mesi per il mancato rispetto dei seguenti requisiti minimi: a) la partecipazione del sindacato alla conciliazione, che deve essere effettiva e non solo formale; b) il mancato rispetto della procedura conciliativa stabilita nei CCNL. In altre ipotesi invece il verbale è impugnabile, a norma dell’art. 1346 c.c., per mancanza degli elementi che rendono valido il contratto: la transazione in questi casi è nulla ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Tribunale Roma sez. lav., 25/06/2019, n.6268

Conciliazione sindacale: il contenuto

Il contenuto di una conciliazione sindacale, intervenuta tra l’azienda e il dipendente, può vincolare a futura memoria l’ammissibilità o meno della domanda degli aventi causa del lavoratore deceduto diretta ad ottenere il risarcimento danni.

L’accordo conciliativo, infatti, potrebbe contenere una rinuncia del dipendente ai danni derivanti dalla sua malattia professionale (nella specie, la Corte, in una causa per danni promossa dagli eredi di un dipendente, ha accolto il ricorso incidentale dell’azienda diretto a sottolineare l’esistenza tra le parti di una conciliazione sindacale che – al pari di quella giudiziale – doveva reputarsi inoppugnabile ai sensi dell’art. 2113 c.c.

La corte ha cassato la decisione assunta in secondo grado perché il giudice d’appello, invece di riesaminare come richiesto dalla società il verbale conciliativo, al fine di interpretarne il contenuto, aveva omesso una pronunzia sul punto.

In pratica, il giudice del gravame avrebbe dovuto stabilire se detta conciliazione avesse avuto come fine solo quello di agevolare l’esodo del lavoratore con una somma aggiuntiva ad integrazione del t.f.r. o avesse avuto, invece, una finalità più ampia ed oggetto più esteso, così da comprendere anche una rinunzia da parte del lavoratore dei danni scaturenti dalla sua malattia, quale il danno biologico subito. Solo all’esito di una tale indagine il giudice, poi, sarebbe potuto passare a pronunciarsi sulla configurabilità e fondatezza dei danni richiesti).

Cassazione civile sez. lav., 03/11/2008, n.26380

Conciliazione sindacale: garanzie di assistenza e affidabilità

In sede di conciliazione sindacale, sussistendo le garanzie di assistenza e affidabilità offerte dagli organi sindacali, non si applicano le statuizioni relative all’impugnazione, alle rinunzie e alle transazioni. Ciò perché si esclude che, in tal sede, il lavoratore possa trovarsi in una condizione di soggezione o di inferiorità nei confronti del datore di lavoro.

Tribunale S.Maria Capua V. sez. lav., 22/05/2018, n.1413

Rinunce e transazioni dei diritti dei lavoratori

Le rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore, derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo, devono contenere, quali elementi essenziali, l’espressione della comune volontà delle parti di comporre una controversia in atto o prevista, l’indicazione della res dubia, nonché il nuovo regolamento di interessi e, quando contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ove l’assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva.

Requisito indefettibile della violenza morale, quale vizio del consenso, è quello che la minaccia sia stata specificamente diretta al fine di estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di determinazione dell’autore di essa.

Cassazione civile sez. lav., 01/04/2019, n.9006

Impugnabilità di rinunzie e transazioni

Per il combinato disposto degli artt. 2113 cod. civ. e 410, 411 cod. proc. civ., le rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione sindacale, non sono impugnabili ex art. 2113, commi 2 e 3, cod. civ., solo a condizione che l’assistenza prestata dai rappresentati sindacali sia stata effettiva, consentendo al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura, e, nel caso di transazione, a condizione che dall’atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite (in atto o potenziale) e le “reciproche concessioni” in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 c.c..

Tribunale Bari sez. lav., 28/08/2019, n.3154

Conciliazione sindacale e concordato riconoscimento dell’anzianità convenzionale

Laddove con verbale di conciliazione sindacale le parti abbiano concordato, oltre che l’assunzione della lavoratrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche il beneficio del riconoscimento dell’anzianità convenzionale in ragione del pregresso rapporto di lavoro della ricorrente, senza pattuire alcun limite al riconoscimento di tale anzianità convenzionale, ne consegue che di quest’ultima debba tenersi conto ai fini della determinazione dell’indennità di mancato preavviso così come prevista nel C.C.N.L. applicato al rapporto di lavoro in essere tra le parti.

Tribunale Roma sez. IV, 19/03/2018, n.2067

Sottoscrizione non contestuale del rappresentante datoriale

In tema di conciliazione sindacale, il lavoratore può dolersi della mancata o insufficiente assistenza del proprio sindacalista, ma non dell’assenza di quello che tutela la controparte datoriale (che, nella specie, non aveva sottoscritto contestualmente l’atto) nel cui esclusivo interesse interviene.

Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, n.18864

Negozio qualificabile in termini di transazione – rinunzia

Nell’intervenuta conciliazione in sede sindacale, la parte istante dichiarato di: “null’altro avere a pretendere a nessun titolo e/o ragione TFR escluso”. Alla luce del tenore letterale della scrittura e del comportamento d’inerzia tenuto dall’istante successivamente (non avendo contestato costui la validità di tale conciliazione) alla stipula della medesima (cfr. art. 1362 c.c.), tale negozio è qualificabile in termini di transazione – rinunzia avente ad oggetto le pretese economiche (determinabili in quanto già insorte) scaturenti dal rapporto lavorativo per il periodo temporale de quo.

Ne consegue che il pagamento delle differenze reclamate per un anno incluso nella transazione non è esigibile in concreto, essendo la materia del contendere coperta dalla conciliazione intervenuta.

Tribunale Bari sez. lav., 28/04/2016, n.2187

Verbale di conciliazione sindacale: la clausola aggiuntiva

La clausola aggiuntiva, in un verbale di conciliazione sindacale, intesa a considerare in essere, nonostante la risoluzione del rapporto di lavoro, una aspettativa non retribuita, va qualificata come pattuizione ulteriore, interna alle parti, che, essendo finalizzata a creare per fini privatistici una mera apparenza di collegamento ad un rapporto di lavoro subordinato, non può avere effetti nei confronti dell’Inps ai fini del diritto al versamento dei contributi volontari.

Corte appello Ancona, 21/05/2014

La transazione avente ad oggetto danni futuri

E’ ammissibile la transazione avente ad oggetto danni futuri purché gli stessi siano ragionevolmente prevedibili al momento della stipula (principio richiamato in relazione ad un verbale di conciliazione sindacale).

Tribunale Latina sez. lav., 19/03/2013

 

Fonte: https://www.laleggepertutti.it/341619_conciliazione-sindacale-ultime-sentenze#Verbale_di_conciliazione_sindacale_la_clausola_aggiuntiva