STELLA AL MERITO DEL LAVORO

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, n. 143 (GU n. 043 del 21/02/1992)

NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DELLA “STELLA AL MERITO DEL LAVORO”.

Materia: ONORIFICENZE, RICOMPENSE  per info scrivi info@cisalnapoli.org

La decorazione della “stella al merito del lavoro”, istituita con il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, è concessa ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da imprese pubbliche e private , anche se soci di imprese cooperative, da aziende o stabilimenti dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, nonché ai lavoratori ed alle lavoratrici dipendenti da organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale, che abbiano almeno uno dei seguenti titoli:

  1. a) si siano particolarmente distinti per singolari meriti di perizia, laboriosità e di buona condotta morale;
  2. b) abbiano con invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo migliorato l’efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
  3. c) abbiano contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
  4. d) si siano prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell’attività professionale.

2 . la decorazione comporta il titolo di “maestro del lavoro“.