In questi giorni sta nascendo l’esigenza di definire le modalità operative per l’organizzazione dei controlli.
Quindi proviamo ad analizzarne due punti fondamentali:
Problemi organizzativi
Sono infatti molteplici le criticità e riguardano non soltanto gli aspetti operativi del controllo, ma anche la programmazione del lavoro.
Le nuove disposizioni prevedono che, in caso di esito negativo dei controlli, i lavoratori verranno considerati assenti ingiustificati e non riceveranno lo stipendio fino all’acquisizione del certificato o comunque fino al 31 dicembre 2021.
Oltre allo stipendio, non saranno versati neanche i contributi, così come tutte le componenti della retribuzione, compresa la maturazione del TFR.
Allo stesso modo, i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie né dell’anzianità di servizio.
In attesa di ulteriori chiarimenti, l’avvio dei controlli preoccupa non poco le aziende e i datori di lavoro che necessitano di procedure rapide anche per la sostituzione dei lavoratori assenti, senza alcun intralcio alla loro organizzazione.
Il nodo “privacy” sembra essere l’ostacolo più grande.
Sin dalla prima lettura della norma che ha introdotto gli obblighi in argomento, è emersa, infatti, la difficoltà di conciliare le procedure di controllo con la citata normativa. In particolare, l’utilizzo dell’App nazionale “VerificaC19” poggia su un sistema di verifica che non prevede la memorizzazione dei dati, ma, soprattutto, non consente la visualizzazione della validità del Green Pass, costringendo gli operatori ad un controllo quotidiano delle certificazioni, tra file in azienda, dispendio di tempo e tensioni. Al momento si attende il parere del Garante in merito ad una nuova funzionalità architettata da Sogei, società controllata dal ministero del Tesoro, che consentirebbe la verifica asincrona di un elenco dei codici fiscali dei dipendenti e che dovrebbe essere disciplinata da un apposito DPCM.
Tale sistema consentirebbe al datore di lavoro la verifica dei Green Pass in modo simultaneo mediante l’accesso al sistema informatico delle tessere sanitarie, fermo restando che non potrà conoscere la durata del certificato, né memorizzare il dato.
Richiesta preventiva per esigenze organizzative
Una prima interessante novità che consente di velocizzare le procedure proviene dal DL 139/2021 che, introducendo il nuovo art. 9 octies DL 52/2021 conv. in L. 87/2021, prevede che il datore di lavoro in ambito pubblico e privato possa richiedere ai lavoratori di rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del Green Pass con un preavviso necessario a soddisfare specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro (art. 3).
Per snellire le fasi operative i datori di lavoro dovranno quindi muoversi in anticipo. Si noti, infatti, che è il datore a dover richiedere preventivamente, per “specifiche esigenze organizzative volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro” se il lavoratore ha il Green Pass oppure no. Ciò presenta l’indubbio vantaggio per quei soggetti che organizzano turni di lavoro di conoscere con congruo anticipo la forza lavoro su cui potranno contare.
Sarà cura del datore di lavoro predisporre delle apposite richieste, definendo anche i termini del preavviso entro il quale i lavoratori sono tenuti a comunicare l’eventuale assenza di certificazione.
di Luca CANALE