È sempre più diffuso il fenomeno degli attestati privi di valore formale, rilasciati da fantasiose associazioni ed organismi paritetici, privi dei requisiti formali previsti dalla norma.
Tale attività, recentemente denunciate da federazioni ed ordini professionali, è svolta con intensità tale da creare un vero e proprio allarme per i datori di lavoro e i propri collaboratori che, in buona fede, vengono attratti da suggestive campagne pubblicitarie attraverso siti web, per poi ritrovarsi con attestati privi di qualsiasi legittimità ma obbligati a subire gravi conseguenze economiche ed amministrative in sede di accertamento ispettivo.
Nonostante la chiarezza normativa, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità̀, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività̀ di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all’articolo 51 del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.
Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di un’attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come “paritetico” a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito.
Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più̀ associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più̀ rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, facilmente riscontrabile dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro DECRETO MINISTRO del Lavoro e delle Politiche Sociali .R.0000024.04-02-2021, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati.
Analoghe conclusioni s’impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività d’informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all’articolo 10 del d.lgs. n. 81/2008.
Si tratta indubbiamente di concetti molto chiari che pure fanno fatica a essere diffusi e assorbiti da consulenti, RSPP e datori di lavoro, proprio a causa della diffusa contro informazione messa in atto dai soggetti di cui in premessa. Trattandosi di materia delicata, con grande ricaduta sulla pelle dei lavoratori e dei propri datori di lavoro, riteniamo valga la pena insistere.